La circolare n. 11 del 24 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce informazioni dettagliate e chiarimenti sullo stralcio previsto dall’art. 4, dai commi 4 a 9 del Decreto Sostegni n. 41/2021 per i debiti di importo fino a 5.000 euro, i quali saranno stralciati entro il 31 ottobre 2021.
L’art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 dispone, al comma 4, l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Restano però esclusi dal calcolo gli aggi e gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura e il limite dei 5.000 euro si riferisce ai singoli carichi e non all’importo totale della cartella. A rilevare quindi è l’importo di ogni singolo carico iscritto.
Beneficiano dello stralcio i seguenti soggetti:
- Le persone fisiche che nel 2019 hanno conseguito un reddito imponibile non superiore ai 30.000 euro;
- I soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito al 31 gennaio 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Restano esclusi dallo stralcio:
- I debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 119 del 2018;
- Le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
- L’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.