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Sostegni-bis, scadenze al 15 settembre

Si forniscono le prime indicazioni relativamente alla proroga al 15/09/2021 disposta dall’art. 9-ter del DL 73/2021 (DL “Sostegni-bis”) riguardante i termini di versamento derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

Quest’ultima disposizione prevede la possibilità di effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse. Di conseguenza, considerato che la proroga opera in deroga alla disposizione in argomento, le somme dovute, senza maggiorazione, devono essere versate entro il 15/09/2021.

La proroga si applica nei confronti dei contribuenti che:

  • Esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (attualmente pari a 5.164.569,00 euro);
  • Presentano cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, compresi quelli che adottano il regime forfetario ex L. 190/2014 o applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • Presentano altre cause di esclusione dagli ISA (ad esempio, inizio o cessazione attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);
  • Partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza” (di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR).

Estensione della proroga ai contributi INPS

La proroga vale anche per i versamenti dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti e dai professionisti della Gestione separata. Pertanto, vengono differiti al 15/09/2021 i termini di versamento delle somme dovute:

  • A titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini IRPEF dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti;
  • A titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini IRPEF dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, che producono reddito di lavoro autonomo ex art. 53 co. 1 del TUIR.

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