Tra le principali novità maggio 2021, abbiamo:
– Assolvimento dell’imposta di bollo e tenuta libri contabili;
– Deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di sei mesi;
– Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – Decorrenza delle nuove aliquote e dei limiti maggiorati.
ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA LIBRI CONTABILI
Con la risposta a interpello 17.5.2021 n. 346, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sui registri contabili tenuti con sistemi informatici.
Norma di riferimento
In base all’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:
- Risulti aggiornato sui supporti elettronici;
- Sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
La norma deroga al precedente co. 4-ter che prescrive, per i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, l’obbligo di stampa entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Lo stesso termine è previsto per porre i registri in conservazione elettronica.
Deroga all’obbligo di stampa
L’Agenzia delle Entrate precisa che la predetta norma ha introdotto una novità in materia di registri contabili, permettendo di derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva degli stessi.
Assolvimento dell’imposta di bollo
Per i registri tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è:
- Dovuta ogni 100 pagine, o frazione di esse, nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti;
- Assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su un nuovo blocco di pagine;
- Versata mediante contrassegno telematico o tramite il modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.
Per i registri tenuti in modalità informatica, l’imposta di bollo è:
- dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno;
versata con il modello F24, utilizzando il codice tributo “2501”, in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO SCADUTI DA PIÙ DI SEI MESI
Con la risposta a interpello 13.5.2021 n. 342, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di imputazione temporale delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi.
Requisiti di deducibilità
L’art. 101 co. 5 del TUIR stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono “in ogni caso”, tra l’altro, quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento (c.d. “mini crediti”).
A tali fini, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:
- 000,00 euro, per le imprese che hanno conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000,00 di euro;
- 500,00 euro, per le altre imprese.
La perdita è deducibile anche nel caso in cui a Conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione. In pratica, la svalutazione dei “mini crediti” può essere interamente dedotta (ex art. 101 co. 5 del TUIR), senza sottostare ai limiti di cui all’art. 106 co. 1 dello stesso TUIR (0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio).
Esercizio di deducibilità
Per effetto dell’art. 13 co. 3 del DLgs. 147/2015, una volta soddisfatti i requisiti di deducibilità fiscale, compete all’impresa creditrice la scelta circa:
- L’esercizio in cui portare in deduzione la perdita relativa ai crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi;
- La determinazione del rispettivo ammontare.
In altre parole, in presenza di svalutazioni contabili “analitiche” o “forfetarie”, la scelta dell’esercizio in cui dedurre il componente negativo divenuto fiscalmente rilevante è rimessa all’impresa creditrice, con l’unico limite temporale rappresentato dal periodo d’imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.
Incasso di “mini-crediti” precedentemente svalutati
Se prima della cancellazione dal bilancio, i “mini-crediti”, la cui svalutazione è stata dedotta come perdita, vengono incassati in tutto in parte, si produce una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari all’importo riscosso.
CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO – DECORRENZA DELLE NUOVE ALIQUOTE E DEI LIMITI MAGGIORATI
Con la risposta a interpello 10.5.2021 n. 323, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la decorrenza delle modifiche apportate dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) al credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione ex L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).
Decorrenza dall’1.1.2021
Le nuove aliquote e i nuovi massimali previsti dall’art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 per il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione si applicano alle spese sostenute, secondo il principio di competenza, dall’1.1.2021.
Le modifiche non si applicano retroattivamente, quindi per le spese sostenute nel 2020 trovano applicazione le aliquote previste dalla L. 160/2019.
Progetti già avviati
La disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, così come prorogata con le modifiche apportate con la legge di bilancio 2021, si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021.