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Faq

Chi è obbligato ad emettere la fattura in formato elettronico?

Ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, modificato dall’art.1 co. 909 e ss. della L. 205/2017, l’obbligo di fatturazione elettronica verrà esteso con decorrenza dall’1.1.2019:

  • Alla generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (comprese le relative variazioni;
  • Effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia;
  • Verso soggetti passivi IVA ovvero verso privati consumatori (sempre che sussista l’obbligo di fatturazione).

Restano esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica:

  • I soggetti non residenti identificati in Italia ai fini IVA (cfr. art. 15 del DL 119/2018 e circ. 13/E/2018);
  • I soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio ex DL 98/2011 o del regime forfetario ex L. 190/2014.

Le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti e non stabiliti in Italia potranno continuare ad essere documentate, alternativamente, mediante fattura cartacea o elettronica (anche con formati diversi dal formato XML) e, nella generalità dei casi, saranno oggetto della nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere, introdotta con decorrenza dal 2019 dalla stessa legge di bilancio 2018.

Cos’è il codice destinatario?

Il codice destinatario è un codice composto da sette caratteri alfanumerici (univoci e caratterizzanti ciascuno la software house registrata) che identifica il canale telematico scelto dal contribuente per ricevere le fatture elettroniche.
La fattura elettronica può essere recapitata attraverso:

  • L’indirizzo pec del cliente;
  • Il suo codice destinatario.

Entrambi i dati possono essere indicati dal fornitore al momento dell’emissione della fattura elettronica; tuttavia il cliente può preventivamente comunicare all’agenzia delle entrate il canale preferenziale attraverso il quale intende ricevere le fatture elettroniche: attraverso il Portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione fattura elettronica, è possibile abbinare la partita iva ad un indirizzo telematico (Pec o “codice destinatario”).
Tale abbinamento verrà considerato dal Sistema di interscambio come prioritario, indipendentemente dal dato che il fornitore andrà ad inserire nella fattura del proprio cliente.
Attenzione: in assenza di registrazione dell’indirizzo telematico il SdI consegnerà la fattura elettronica all’indirizzo telematico presente nella fattura stessa. Pertanto, la fattura elettronica verrà recapitata alla casella PEC oppure al “Codice Destinatario” che il cliente avrà comunicato al suo fornitore e che quest’ultimo avrà riportato nella fattura.
Il codice destinatario può anche essere:

  • ‘0000000’ (7 volte zero), per emissione di una fattura verso un Privato o verso un soggetto del quale non si conosce il canale telematico (PEC o altro) sul quale recapitare il file;
  • ‘XXXXXXX’ (7 volte X), in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata al SdI al fine di trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere.

Qual è il termine per trasmettere le fatture elettroniche?

A partire dalle fatture elettroniche emesse dall’1.7.2019 la fattura immediata dovrà essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, senza quindi poter aspettare il termine della scadenza della liquidazione IVA periodica.
Tra le indicazioni che devono essere riportate in fattura, è necessario specificare anche la data di effettuazione dell’operazione, se diversa da quella di emissione. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della e-fattura, debba essere riportata la data di effettuazione dell’operazione.
Il DL 119/2018 non ha apportato modifiche ai termini di emissione delle c.d. “fatture differite”, previste dall’art. 21 co. 4 del DPR 633/72, di conseguenza possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione (come, ad esempio, nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), sia possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, “quella dell’ultima operazione”.

Fattura elettronica scartata. Cosa fare?

Dopo lo scarto di una fattura da parte del Sistema di Interscambio, è possibile procedere ad un nuovo inoltro del medesimo documento con un numero diverso e stessa data di quello iniziale?
Il Sistema di Interscambio (SDI) per ogni fattura elettronica inviata, effettua controlli sul file stesso.
In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI e la fattura elettronica si considera non emessa.
La fattura scartata, una volta corretto l’errore, deve essere nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto, con la data ed il numero del documento originario.

La fattura elettronica può essere rifiutata dal cliente?

Diversamente da quanto accade con le fatture elettroniche emesse nei confronti della pubblica amministrazione, il cliente che riceva una fattura elettronica non può rifiutare la fattura pervenuta (anche se ci fossero degli errori negli importi o nella descrizione).
Nel caso in cui la fattura risulti formalmente corretta per i controlli del Sdi ma errata negli importi o altro, l’unico modo per rimediare sarà quello di emettere una nota di credito a totale o parziale storno della fattura inviata e provvedere successivamente ad inoltrare una nuova fattura.
Attenzione: in questo caso non si tratta di fattura “scartata” e quindi non di dovrò inoltrare una fattura con la stessa data e numero della precedente, bensì creare una nuova.

Quando deve essere indicata la marca da bollo sulle fatture elettroniche?

La marca da bollo da 2,00 euro si applica per tutte le fatture elettroniche senza IVA (di importo superiore a 77,47 euro) relative a:

  • Le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
  • Le fatture fuori campo Iva ex articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972, per mancanza del requisito territoriale;
  • Le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972);
  • Le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (R.M. 415755/1973 e 311654/1984);
  • Le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9 D.P.R. 633/1972), ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
  • Le operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/1972);
  • Le operazioni escluse (articolo 15 D.P.R. 633/1972);
  • Le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo di 2,00 euro devono riportare specifica annotazione di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del DM 17.6.2014 compilando il campo “dati bollo” presente nella sezione “dati generali” del file XML.

Come si paga l’imposta di bollo sulle fatture?

In base all’art.6 del DM 17.6.2014, l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti deve avvenire:

  • Mediante il versamento con il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche;
  • Con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo (l’imposta di bollo relativa al primo trimestre 200x deve essere assolta entro il 20 aprile 200x);
  • Utilizzando il codice tributo “2501”, denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- art.6 del decreto 17 giugno 2014”.

Le operazioni soggette a Reverse Charge devono essere spedite elettronicamente?

Per le operazioni assoggettate a Reverse Charge interno per le quali bisogna procedere all’inversione contabile (articolo 17, commi 5 ss., e articolo 74 commi 7 e 8, DPR 633/1972) si deve predisporre un documento (autofattura) che può essere inviato al Sistema di interscambio.
Non è quindi obbligatorio emetterla elettronicamente.
Data la facoltà dell’invio si ritiene consigliabile generare un’autofattura da gestire e conservare in modalità cartacea.

Come devono essere conservate le fatture elettroniche?

Con il termine “conservazione sostitutiva” o “conservazione elettronica” si identifica quel complesso di procedure, normativamente regolamentate, tramite le quali documenti, sia analogici sia informatici, possono essere prodotti e conservati con l’utilizzo di procedure informatiche.
In generale, ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art.71 del DLgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale – CAD) e dell’art. 21 co. 3 del DPR 633/72, in materia di fatturazione elettronica.
Considerato che fra gli obblighi dei minimi e dei forfetari vi sono anche quelli di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, e atteso che l’art. 39 del DPR 633/72 dispone che le fatture elettroniche siano “conservate in modalità elettronica”, ne discende che tali soggetti abbiano l’obbligo di procedere alla conservazione elettronica dei documenti d’acquisto loro inviati, che non possono essere gestiti in formato cartaceo.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la copia cartacea rilasciata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 ai consumatori finali e ai soggetti ad essi equiparati, ha valore di duplicato del documento fiscale valido.
Come a dire che solo la e-fattura può dirsi “legittima” ai fini fiscali e che anche tali soggetti dovranno, se necessario, reperire l’originale del documento accedendo all’area loro riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.