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Estese le cause di esclusione dagli ISA

In attuazione dell’art. 148 del DL 34/202, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità che hanno interessato gli ISA per il periodo d’imposta 2020, riguardanti soprattutto la revisione congiunturale e l’introduzione delle nuove cause di esclusione.

È stato disposto che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applichino nei confronti dei soggetti che:

Hanno subito una diminuzione dei ricavi (ex art. 85 comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR) ovvero dei compensi (ex art. 54 comma 1 del TUIR) di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente (codice di esclusione n. 15 nei modelli REDDITI 2021);

Hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (codice di esclusione n. 16 nei modelli REDDITI 2021);

Esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella Tabella allegata al decreto, riconducibili ai settori del commercio al dettaglio, della ristorazione, del settore sportivo, dei servizi alla persona, del settore dello spettacolo e ricreativo (clicca sul pulsante in fondo all’articolo per vedere l’elenco completo dei codici Ateco esclusi dagli ISA rinvenibili alla pagina 17).

Pur ricorrendo le cause di esclusione, permane comunque l’obbligo di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti e la sua allegazione al modello REDDITI, sebbene i risultati conseguiti non rilevino ai fini della formazione delle liste selettive ai fini dei controlli fiscali. Allo stesso modo, l’operatività di una causa di esclusione preclude l’accesso al regime premiale ISA. Merita segnalare che le istruzioni dei modelli REDDITI 2021 riportano con codice 18 l’ulteriore causa di esclusione “Altro” anche se al momento non è chiaro quali fattispecie possano essere interessate.

La seconda tipologia di interventi, che interessa soprattutto i soggetti che dovranno effettivamente applicare gli ISA, riguarda i correttivi congiunturali agli indicatori elementari, tanto di affidabilità quanto di anomalia, previsti dall’Allegato n. 5 del DM 30 aprile 2021. L’elaborazione dei correttivi che impatterò sul risultato finale, considera l’impatto delle giornate di chiusura, la diminuzione dei ricavi e la contrazione della produttività, il fattore lavoro e la durata delle scorte. Quindi occorrerà prestare particolare attenzione ai dati da inserire.

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