In caso di mancata registrazione, il soggetto passivo dovrà identificarsi ai fini IVA negli Stati di «consumo».
Dal 1° luglio 2021, le nuove misure del pacchetto IVA sul commercio elettronico diverranno efficaci; pertanto, chi offre servizi B2C nella Ue è utile che valuti la convenienza di aderire o meno al regime speciale del One Stop Shop (OSS).
Le nuove regole della direttiva 2017/2455/Ue, recepite con il D.Lgs. 83/2021, implicano la cancellazione delle attuali soglie di riferimento per le vendite a distanza intracomunitarie di beni introducendo una nuova soglia unica complessiva pari a 10.000 euro. Quest’ultima potrebbe dunque imporre anche ai soggetti di minori dimensioni l’obbligo di assolvimento dell’IVA in altri Stati membri per tali operazioni.
In caso di vendite a distanza “sopra soglia”, infatti, la disciplina ordinaria prevede l’obbligo in capo al soggetto passivo di identificarsi (direttamente o tramite un rappresentante fiscale) in ciascuno degli Stati di destinazione dei beni.
Con le nuove regole, in vigore dal 1° luglio 2021, sarà invece possibile, previa adesione all’OSS (che costituisce la versione estesa del MOSS), evitare di registrarsi nei singoli Stati di “consumo”, dichiarando e versando l’imposta nel solo Stato di identificazione, il quale provvederà a riversare l’IVA agli Stati competenti.
In base a quanto stabilito dall’art. 57-quinquies del Reg. Ue 282/2011 (modificato dal Reg. Ue 2026/2019), gli effetti della registrazione decorrono dal 1° giorno del trimestre civile successivo alla comunicazione (cfr. anche Guida all’OSS della Commissione Ue).
Si sottolinea che l’OSS è un regime facoltativo e, quindi, coloro che effettuano vendite a distanza intra-Ue dovrebbero valutare fin da ora la possibilità di aderire al regime, tenendo conto dei relativi termini di efficacia della registrazione (in altre parole se il soggetto intende avvalersi dell’OSS dal prossimo 1° luglio dovrebbe registrarsi entro il 30 giugno 2021).
Nel caso in cui un soggetto passivo effettui prestazioni o cessioni rientranti nel regime OSS prima della registrazione, può comunque avvalersi del regime dalla data della prima prestazione o cessione comunicandolo, entro il decimo giorno del mese successivo all’operazione, allo Stato membro di identificazione. Se detto termine non venisse rispettato, il soggetto passivo non potrebbe avvalersi dell’OSS e dovrebbe identificarsi e dichiarare l’IVA nello Stato membro di consumo.
Si segnala, infine, che in base a quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti già iscritti al MOSS al 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS dal 1° luglio 2021.