Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 è possibile presentare l’apposita comunicazione delle spese ammissibili al fine di accedere al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 32 del DL 73/2021).
L’articolo 32 del D.L. 73/2021, in sintesi riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19 (i criteri e le modalità applicative per la fruizione del credito d’imposta sono visionabili sul provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021).
Nello specifico è previsto un credito d’imposta nella misura pari al 30% delle spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
- Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- In compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilisce l’ammontare massimo del beneficio fruibile; non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 c. 53 della L. 244/2007.