L’articolo 64 del DL 73/2021 (Decreto “Sostegni bis”) ha introdotto un’importante agevolazione finalizzata ad incentivare l’acquisto della prima casa da parte dei giovani.
Inoltre, dal 16 giugno partiranno gli accrediti automatici del contributo a fondo perduto per le PIVA.
Acquisto prima casa esente dalle imposte d’atto per gli under 36
L’articolo 64 del DL 73/2021 (Decreto “Sostegni bis”) introduce un’importante agevolazione per l’acquisto della prima casa: esenzione dalle imposte d’atto per i soggetti che sussistono le seguenti condizioni:
- Non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- Abbiano un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a euro 40.000.
La norma prevede dunque l’esenzione integrale dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria ed imposta catastale) a prescindere dal valore dell’abitazione e quindi il risparmio riguarda il 2% dell’imposta di registro (che avrebbe potuto essere corrisposto sul valore catastale oppure su quello effettivo con un minimo di euro 1.000) e le imposte fisse ipotecaria e catastale pari ciascuna ad euro 50,00.
In assenza di una esenzione specifica si ritiene che rimangano dovute l’imposta di bollo nonché i tributi speciali catastali.
Viceversa, se l’atto di compravendita risulta assoggettato ad IVA in quanto si acquista un immobile nuovo dall’impresa costruttrice, quest’ultima, nella misura del 4%, risulta in ogni caso dovuta ma all’acquirente spetta un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA dovuta. Tale credito può essere utilizzato alternativamente in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute sugli atti, denunce, successioni e donazioni presentate dopo la data dell’atto di compravendita, oppure in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto o, infine, in compensazione in F24 ai sensi del DLgs. 241/1997.
Nuovo contributo automatico pari a quello del decreto Sostegni
Un contributo “alternativo” basato su un periodo temporale differente; un ulteriore contributo, con finalità perequative, basato sul risultato economico d’esercizio.
Il fondo perduto va in favore:
- Dei titolari di partita IVA;
- Fino a 10 milioni di ricavi e compensi;
- Calo di fatturato pari almeno al 30% tra il 2019 e il 2020.
Il pagamento automatico del nuovo contributo a fondo perduto sarà di importo pari a quanto già erogato tramite bonifico postale o bancario da parte della Agenzia delle Entrate.
Secondo le dichiarazioni del Ministro dal 23 giugno sarà invece possibile fare domanda per il secondo tipo di aiuti previsti dal Sostegni bis.
In questo caso il contributo spetta a condizione che:
- L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021;
- Sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Il decreto Sostegni bis prevede che l’erogazione dell’importo verrebbe riconosciuta solo qualora dovesse emergere un importo superiore rispetto alla somma già ricevuta considerando il nuovo periodo temporale di riferimento, in pratica anche coloro che sono stati esclusi precedentemente dovrebbero ricevere un supporto dallo Stato.
Ricordiamo inoltre che sempre in audizione il Ministro dell’Economia Daniele Franco ha reso noto che dai dati ufficiali risultano fondi residui per erogare sostegni anche ai titolari di PIVA con ricavi e compensi fino a 15 milioni, come previsto dal comma 30 dell’art 1 del DL 73 e pertanto i fondi residui potrebbero essere destinati a questi soggetti o per scelta del Ministro anche ai contributi a fondo perduto a conguaglio.